Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Questo sito non utilizza cookies di profilazione. maggiori informazioni
Informativa estesa sui Cookie ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il sito iis-ferraris.it non utilizza cookie di profilazione. I cookie sono righe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati da un utente inviano al suo browser. Il browser memorizza informazioni specifiche della navigazione dell’utente e le ritrasmette agli stessi siti durante le sue successive visite. I cookie delle terze parti sono impostati da siti web estranei, a causa della presenza di elementi che risiedono su server differenti da quello del sito visitato. I cookie si differenziano per finalità di utilizzo. I Cookie tecnici sono utilizzati per "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Le attività svolte dai cookie tecnici sono strettamente necessarie per la fruizione dei siti web che li contengono. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il consenso dell’utente visitatore ma il gestore del sito ha l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice. I Cookie di Profilazione I cookie di profilazione tracciano la navigazione dell’utente e creano un profilo partendo dalle sue scelte e dalle sue abitudini di ricerca. In questo modo, l’utente può ricevere messaggi pubblicitari personalizzati e in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione in rete. I cookie di profilazione possono essere installati soltanto dopo che l’utente è stato informato della loro presenza e ha acconsentito al loro uso. I cookie analitici monitorano il corretto funzionamento del sito web ed eseguono un’analisi statistica, raccogliendo informazioni in forma anonima. I cookie analitici sono erogati esclusivamente da terze parti.